(1) La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 108 del presente Statuto.