(1) Il rimborso delle somme versate a titolo di tassa automobilistica è ammesso nei seguenti casi:
(2) La domanda di rimborso è presentata dall'intestatario del veicolo risultante al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nell'ultimo giorno del mese di pagamento della tassa (soggetto passivo d'imposta).
(3) Il titolare del credito nei confronti dell'amministrazione, così come individuato dal comma 2, può richiedere all'amministrazione, con apposita domanda scritta ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, di disporre il rimborso a favore di un soggetto terzo.
(4) Il rimborso può essere altresì disposto a favore del soggetto versante, sebbene diverso dal soggetto passivo d'imposta, nel caso in cui non sia possibile la correzione dell'errore manifesto e riconoscibile. Tale errore deve risultare dalla ricevuta di pagamento o essere stato commesso in sede di inserimento del pagamento nell'archivio tributario o in sede di riscossione da parte dei soggetti abilitati. Il rimborso è disposto previa verifica che non sia prescritto il termine per l'accertamento dell'omesso pagamento nel caso di mancanza del doppio versamento in riferimento alla targa erroneamente indicata.