(1) Gli utenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), sono esonerati dal pagamento del canone di concessione e dal deposito della cauzione.
(2) Le emittenti radiofoniche e televisive private che hanno stipulato con la Provincia un contratto per la collaborazione nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione alla popolazione pagano il 50 per cento del canone di concessione.