Pubblicato nel B.U. 24 novembre 2009, n. 48.
(1) Il campo di attività dell’operatore o dell’operatrice socio-assistenziale comprende l’accompagnamento e l’assistenza dellapersona nel suo ambiente abituale quale la casa, in centri di degenza e strutture residenziali, in centri diurni, in strutture occupazionali e nelle strutture scolastiche.
(2) L’operatore ovvero l’operatrice socio-assis-tenziale lavora in autonomia e collabora in modo integrato con altri gruppi professionali al fine di mantenere e migliorare la qualità della vita di persone, famiglie e gruppi sul piano sociale, socioculturale, nei rapporti interpersonali e nelle attività pratiche della vita quotidiana. Le attività di assistenza globale sono inoltre rivolte al mantenimento della salute, alla promozione ed allo sviluppo della autosufficienza, nonché ad un generale aiuto e sostegno.
(3) Nei servizi e nelle strutture l’operatore, ovvero l’operatrice socio-assistenziale, assicura in particolare le seguenti prestazioni: