(1) I progetti di ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), che corrispondano agli standard della ricerca scientifica internazionalmente riconosciuti, possono essere finanziati attraverso la stipula di una convenzione di finanziamento della ricerca scientifica.
(2) Altre iniziative per la promozione della ricerca scientifica di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), h), i), j), l), m) e n), vengono finanziate in genere tramite una convenzione di finanziamento della ricerca scientifica, se la spesa complessiva dell’iniziativa supera l’importo di 200.000,00 euro o se, per la sua natura, l’iniziativa necessita di una convenzione.
(3) La presentazione delle domande può avvenire tutto l’anno o entro termini prestabiliti. Criteri e modalità sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
(4) La valutazione dei progetti di ricerca scientifica avviene ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
(5) La Giunta provinciale rilascia una preventiva autorizzazione alla stipula della convenzione.