Pubblicato nel B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Il mandato informatico può essere rettificato solo per la correzione delle modalità di pagamento e degli altri requisiti non essenziali.
(2) Per l'ordinativo d'incasso informatico registrato dal Tesoriere non è prevista la funzione di rettifica.
(3) La rettifica di cui al comma 1 deve essere disposta prima dell'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario nel quale l'ordinativo è stato emesso.