(1) Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 7, il risarcimento in denaro ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale è determinato come segue:
(2) Se gli interventi abusivi vengono realizzati nell'ambito di parchi naturali, biotopi, monumenti naturali o zone estese di tutela paesaggistica, la misura del risarcimento, determinata ai sensi del comma 1, è aumentata del 50 per cento. 4)