(1) Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si può derogare dai valori massimi di superficie lorda di piano di cui all'articolo 7, se a causa della struttura dell'edificio esistente per motivi di tutela non è possibile attuare lavori di ristrutturazione edilizia, necessari per il miglioramento qualitativo dell'esercizio, ed osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorda di piano consentiti. La deroga può essere concessa previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.