(1) Il presente regolamento disciplina i casi in cui è possibile l'ampliamento qualitativo e quantitativo di pubblici esercizi. Inoltre, determina i criteri per la previsione di zone per strutture turistiche e la loro utilizzazione; ciò in esecuzione degli articoli 29, comma 5, 44/bis, comma 2, 107, comma 11, e 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge urbanistica provinciale.
(2) Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo si applicano agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, di seguito denominata disciplina degli esercizi pubblici, aventi i requisiti di cui all'articolo 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale.
(3) Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo si applicano agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui alla disciplina degli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000.
(4) Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo non trovano applicazione agli esercizi pubblici siti in zone produttive di cui agli articoli 44 e 44/bis, comma 2, della legge urbanistica provinciale o su aree per le quali il piano urbanistico prevede l'espropriazione per fini di pubblica utilità. In caso di spostamento di tali esercizi nei casi previsti dalla legge urbanistica provinciale, è ammesso l'ampliamento quantitativo e qualitativo.