(1) Sono approvate le tipologie e gli importi dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e degli altri introiti della Ripartizione 41 come da allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente regolamento; rimangono in atto eventuali esenzioni particolari stabilite in precedenza con atto formale della Regione.
(2) I nuovi diritti sono esecutivi a partire dal 1 ottobre 2005, con eccezione del canone annuo per l'allacciamento in rete alla base informativa catasto-tavolare, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2006.
(3) Il rilascio dei servizi tramite gli uffici pubblici, che nelle altre province hanno identiche o analoghe competenze, avviene secondo le convenzioni o le modalità già in atto, a condizioni di reciprocità, con incameramento dei tributi da parte dell'ente che li riscuote.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.