Pubblicato nel B.U. 13 maggio 2003, n. 19.
(1) Per le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato II A della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:
(2) Per le attività di recupero dei rifiuti di cui all'allegato II B della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengono trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata dimezzando gli importi di cui al comma 1.
(3) Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:
(4) In casi particolari, tra l'altro qualora si ricada nell'ambito di più attività di cui ai commi 1, 2 e 3 l'ammontare della garanzia finanziaria può essere stabilita dall'Ufficio gestione rifiuti.
(5) Le disposizioni sulla garanzia finanziaria non si applicano agli enti pubblici e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica. 2)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 8 aprile 2004, n. 13.