(1) Depositata la cauzione, l'IPES provvede alla eventuale formazione delle porzioni materiali.
(2) Concluse le incombenze di cui al comma 1, l'IPES richiede al conduttore il pagamento della parte rimanente del prezzo di cessione così come di eventuali arretrati dei canoni di locazione e delle spese. L'importo va pagato entro 60 giorni dalla data di intimazione.
(3) Su richiesta motivata, il termine per il pagamento del prezzo di cessione può essere prorogato per non più di 30 giorni.
(4) L'acquirente comunica all'IPES il nominativo del notaio scelto per la stipulazione del contratto di cessione.
(5) Il notaio concorda con l'IPES il termine per la stipulazione del contratto di cessione. Al momento della stipulazione del contratto di cessione il prezzo di cessione deve risultare interamente versato.
(6) Il mancato pagamento del prezzo di cessione entro il termine di cui al comma 2 o, in caso di proroga, entro quello di cui al comma 3 comporta la decadenza dal diritto di cessione dell'abitazione e l'incameramento della cauzione.
(7) Qualora per la cessione di un'abitazione non venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'articolo 122, comma 2 bis, della legge nel contratto di cessione deve essere previsto, per il caso di alienazione dell'abitazione da parte dell'acquirente o dei suoi eredi, un diritto di prelazione in favore dell'IPES con durata decennale e alle condizioni di cui all'articolo 126, comma 3, della legge. Per il caso di violazione di tale obbligazione contrattuale è da prevedere una corrispondente pena convenzionale.
(8) Tutti i costi connessi con la stipulazione del contratto sono a carico dell'acquirente.
(9) Dal primo del mese che segue al pagamento del prezzo di cessione non è più dovuto il canone di locazione. Le spese condominiali sono rideterminate tenendo conto delle spese di amministrazione.