(1) Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
(2) La commissione procede, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
(3) I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
(4) Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, sono formulate con esposto sottoscritto che è allegato al verbale.
(5) Le operazioni concorsuali sono concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
(6) Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
(7) Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'azienda sanitaria per le conseguenti determinazioni.