Pubblicato nel B.U. 4 giugno 2002, n. 24.
(1) Per gli importi indebitamente versati a titolo di imposta provinciale di trascrizione, il soggetto avente titolo può inoltrare all'Ufficio provinciale tributi entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della formalità istanza di rimborso in carta semplice dell'importo versato, allegando copia della nota originaria, nonché l'attestazione di avvenuto pagamento.
(2) La Giunta provinciale può affidare il controllo preliminare delle istanze di rimborso al gestore del PRA.
(3) L'Ufficio provinciale tributi deve concludere la procedura di rimborso entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
(4) Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la richiesta di rimborso si intende respinta.
(5) La Giunta provinciale può affidare l'attività di rimborso dell'imposta al gestore del PRA.