Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 della legge, per gli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa alla gara d'appalto l'impresa in possesso dell'attestazione SOA, oppure in possesso della capacità finanziaria, economica e tecnica provata con le successive referenze:
L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.