(1) Contro la decisione dell'ente, ed entro 30 giorni dalla comunicazione, l'utente può presentare ricorso alla sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
(2) Il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità; in caso di suo accoglimento, la sezione ricorsi annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito. 87)