Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.
(1) Nei limiti delle disponibilità in bilancio, sono preferite, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di intervento:
(2) Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 sono prioritariamente accolte le domande relative ad iniziative ubicate in zone turisticamente non prospere.
(3) Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, l'aliquota percentuale integrativa di cui al comma 4 può essere applicata quando le capacità finanziarie del richiedente non permetterebbero la realizzazione di un'opera ritenuta atta a garantire maggiormente l'esistenza della zona sciistica di sostanziale importanza per l'economia del comprensorio.
(4) La Giunta provinciale individua le località rispettivamente le sciovie che possono beneficiare dell'aliquota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.