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In vigore al: 19/04/2016

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 6 (Seggi elettorali nelle scuole)

(1)I direttori dei circoli di scuola dell’infanzia e i dirigenti scolastici istituiscono, eventualmente anche in comune, non oltre il quinto giorno prima delle elezioni uno o più seggi elettorali, garantendo il segreto di voto per tutte le categorie8).

(2)Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario.

(3)I componenti del seggio elettorale devono essere elettori nel seggio ed appartenere ad una delle categorie di elettori.

(4)Il capo d’istituto nomina i componenti del seggio elettorale. Qualora un seggio elettorale sia istituito da più capi d’istituto, la nomina avviene di comune accordo. 9)

8)

L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

9)

L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

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