Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Le liste dei candidati devono essere distinte per categorie elettive a sensi dell'articolo 1.
(2)Ciascuna lista viene contrassegnata dalla commissione elettorale provinciale con un numero romano progressivo che riflette l'ordine di presentazione.
(3)I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, nonché della qualifica professionale rivestita e della sede di servizio. Gli insegnanti indicano anche il grado di scuola rappresentato e l’eventuale insegnamento della seconda lingua. Per i genitori e gli studenti è sufficiente l’indicazione della rispettiva scuola. I candidati sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.14)
(4)I candidati devono dichiarare di essere inclusi in una sola lista della medesima categoria e di accettare l'eventuale elezione. Per i candidati del personale docente, del personale amministrativo, dei genitori e degli studenti le liste devono inoltre essere corredate dalle dichiarazioni rilasciate dai capi d'istituto competenti attestanti il diritto di elettorato attivo e passivo dei candidati.
(5)Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere.
L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.