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In vigore al: 19/04/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 febbraio 1996, n. 111)
Regolamento di esecuzione concernente "Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante presso il distributore di carburante"

1)

Pubblicato nel B.U. 26 marzo 1996, n. 15.

Art. 1 (Dispositivi per il recupero dei vapori di carburante)

(1) I distributori di benzina di cui all'articolo 32 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68- disciplina del commercio - devono essere corredati di un sistema per la captazione di almeno l'ottanta per cento dei vapori di benzina emessi in fase di erogazione. Tali vapori dovranno essere reintrodotti nella cisterna dalla quale il carburante è stato prelevato.

(2) Per erogatori di identiche tipologie di carburante potrà essere utilizzato un unico dispositivo di recupero dei vapori, collegato con la relativa cisterna di raccolta.

Art. 2 (Requisiti tecnici dell'impianto)

(1) I distributori di carburante, muniti di dispositivo di recupero dei vapori, devono rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

  1. il sistema di aspirazione dei vapori deve entrare in funzione solamente a erogazione di carburante iniziata,
  2. la portata di recupero deve rientrare tra il 95 e il 105% del volume di benzina erogata. 2)
2)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.G.P. 8 aprile 1997, n. 10.

Art. 3 (Prova di efficienza)

(1) L'efficenza di recupero del sistema deve essere determinata dal costruttore con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico- gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero con altro di dimostrata equivalenza.3)

3)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 8 aprile 1997, n. 10.

Art. 4 (Installazione e verifica)

(1) L'installatore del sistema di recupero dei vapori rilascia al titolare dell'autorizzazione per l'impianto di distributore una dichiarazione attestante che l'installazione del sistema stesso è stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante, integrata dai risultati delle prove funzionali con verifica della portata di recupero.

(2) Il controllo funzionale e la verifica della portata di recupero devono essere eseguiti con periodicità annuale sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione per il distributore ed i risultati devono essere riportati in un apposito registro custodito presso il distributore di carburante.4)

4)

L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 8 aprile 1997, n. 10.

Art. 5 (Termine di adeguamento per impianti in funzione)

(1) I distributori di carburante che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in funzione, devono essere adattati alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 1° luglio 2000. Nel caso di un volume di vendita di benzine superiore al milione di litri, il termine di adeguamento è di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.5)

(2) Prima della realizzazione dei lavori di cui all'articolo 1, dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'articolo 77, comma 3/ter, del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9.

5)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 29 marzo 2000, n. 13.

Art. 6 (Sanzioni)

(1) La violazione delle disposizioni del presente decreto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da Euro 321 a Euro 7.970. La stessa viene irrogata dal sindaco secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.6)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

6)

Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 36, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

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