(1) La valutazione degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale è effettuata sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti dal consiglio di classe.
(2) Gli obiettivi di apprendimento definiti dal consiglio di classe per ogni singolo allievo corrispondono al programma formativo e all'obiettivo di classe oppure differiscono da questi. In funzione del grado di corrispondenza o di differenza dai suddetti, il consiglio di classe prevede un sostegno per il conseguimento di obiettivi identici o differenziati.
(3) Per verificare i progressi nell'apprendimento sono ammessi ausilî e metodi individualizzati, che esulano dai tradizionali compiti e strumenti impiegati per le prove d'esame.
(4) Se l’ allievo raggiunge gli obiettivi previsti ottenendo una valutazione positiva in tutte le materie di insegnamento o, eventualmente, moduli o aree di competenza, nonché in condotta, è promosso alla classe successiva.
(5) Il sostegno e la valutazione individuale degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale è di competenza dell'intero consiglio di classe. L'insegnante competente per l'insegnamento individualizzato è membro a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita il diritto di voto e di valutazione nei confronti di tutti gli allievi della classe di riferimento.
(6) Trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'articolo 4, dell’articolo 5, ad eccezione del comma 5, e dell'articolo 5bis, ad eccezione del comma 6.17)