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In vigore al: 19/04/2016

i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 631)
Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 aprile 1995, n. 16.

Art. 6 (Valutazione individuale degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale)

(1) La valutazione degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale è effettuata sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti dal consiglio di classe.

(2)  Gli obiettivi di apprendimento definiti dal consiglio di classe per ogni singolo allievo corrispondono al programma formativo e all'obiettivo di classe oppure differiscono da questi. In funzione del grado di corrispondenza o di differenza dai suddetti, il consiglio di classe prevede un sostegno per il conseguimento di obiettivi identici o differenziati.

(3) Per verificare i progressi nell'apprendimento sono ammessi ausilî e metodi individualizzati, che esulano dai tradizionali compiti e strumenti impiegati per le prove d'esame.

(4)  Se l’ allievo raggiunge gli obiettivi previsti ottenendo una valutazione positiva in tutte le materie di insegnamento o, eventualmente, moduli o aree di competenza, nonché in condotta, è promosso alla classe successiva.

(5) Il sostegno e la valutazione individuale degli allievi con diagnosi funzionale o profilo dinamico funzionale è di competenza dell'intero consiglio di classe. L'insegnante competente per l'insegnamento individualizzato è membro a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita il diritto di voto e di valutazione nei confronti di tutti gli allievi della classe di riferimento.

(6) Trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'articolo 4, dell’articolo 5, ad eccezione del comma 5, e dell'articolo 5bis, ad eccezione del comma 6.17)

17)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
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