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In vigore al: 19/04/2016

i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 631)
Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 aprile 1995, n. 16.

Art. 5/bis  (Valutazione delle prestazioni e promozione nell’insegnamento per aree di apprendimento)

(1) Se il programma formativo prevede un insegnamento per aree di apprendimento, la valutazione delle prestazioni si effettua secondo le disposizioni del presente articolo.

(2)  Nell'insegnamento per aree di apprendimento sono promosse e valutate:

  1. la competenza tecnico-professionale (CTP);
  2. la competenza comunicativa (CC);
  3. la competenza sociale (CS);
  4. la competenza di metodo (CM).

Le competenze esprimono come gli allievi sono in grado di trasferire ed applicare le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti acquisiti in queste quattro aree di competenza nelle quotidiane situazioni di vita e di lavoro.

(3)  Un allievo conclude l’anno formativo in modo positivo se ottiene una valutazione positiva nelle seguenti discipline, moduli o aree di competenza, se previsti dal programma formativo:

  1. competenza comunicativa;
  2. competenza sociale;
  3. competenza di metodo, come valutazione singola o complessiva (sommativa);
  4. competenza tecnico-professionale;
  5. tedesco;
  6. italiano;
  7. inglese;
  8. educazione sociale/storia contemporanea;
  9. diritto ed economia;
  10. matematica e calcolo;
  11. educazione fisica;
  12. condotta limitatamente alle classi del secondo ciclo.

(4)  Il consiglio di classe definisce il tipo ed il numero delle verifiche nelle singole aree di apprendimento. I team degli insegnanti responsabili della programmazione didattica per le aree di apprendimento propongono la valutazione del profitto.

(5)  La promozione è decisa dal consiglio di classe che conferma o modifica le valutazioni proposte dai singoli docenti o dal team responsabile della programmazione per le aree di apprendimento.

(6)  In presenza di uno o più voti negativi il consiglio di classe può sospendere la decisione sulla promozione e accertare prima dell’inizio delle lezioni dell’anno formativo successivo l’avvenuto recupero dei deficit formativi  attraverso l’espletamento delle necessarie verifiche. Data, modalità e contenuti delle verifiche sono comunicate agli allievi ovvero ai rispettivi legali rappresentanti, in caso di allievi minorenni.

(7) Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Ogni membro del consiglio di classe dispone di un unico voto e non è consentito astenersi dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto dato da chi presiede il consiglio di classe. La riunione del consiglio di classe viene verbalizzata.

(8)  Nella decisione per il voto finale si considerano le prestazioni dell’ allievo nell’intero anno formativo e il suo sviluppo complessivo. La media aritmetica costituisce solamente una base per la valutazione.

(9) Se il programma formativo prevede un insegnamento basato su fondamenti didattico-pedagogici similari, si applicano le disposizioni del presente articolo, a meno che il programma non contenga indicazioni diverse.16)

16)
L'art. 5/bis è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
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