(1)Un allievo è promosso alla classe successiva, oppure conclude l’anno con una valutazione positiva se ha ottenuto una valutazione positiva in tutte le materie o, eventualmente, moduli o aree di competenza, nonché in condotta limitatamente alle classi del secondo ciclo.11)
(2)La promozione è decisa dal consiglio di classe. Quest’ultimo conferma o modifica i voti proposti dai singoli insegnanti anche se negativi.12)
(3) Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti. Ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Non è ammesso astenersi dalle votazioni. A parità di voti è determinante il voto di chi presiede. Delle operazioni di scrutinio deve essere redatto un verbale.
(4) Nella decisione del voto finale deve essere considerato il profitto conseguito dall'allievo nel corso dell'interno anno formativo nonché lo sviluppo complessivo dell'allievo.
(5)In presenza di uno o più voti negativi il consiglio di classe può sospendere la decisione sulla promozione e accertare prima dell’inizio delle lezioni dell’anno formativo successivo l’avvenuto recupero dei deficit formativi attraverso l’espletamento delle necessarie verifiche. Data, modalità e contenuti delle verifiche sono comunicate agli allievi ovvero ai rispettivi legali rappresentanti, in caso di allievi minorenni. 13)
(6)I termini per la valutazione semestrale e finale sono fissati dal direttore in base al calendario delle attività formative. Per gli apprendisti è effettuata solo una valutazione finale.14)
(7) Contro le decisioni adottate dal consiglio di classe in riferimento alla valutazione degli allievi è ammesso ricorso per soli motivi di legittimità al Direttore della Ripartizione Formazione professionale, che decide entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. La decisione del Direttore di Ripartizione è definitiva.15)