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In vigore al: 19/04/2016

i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 631)
Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola - legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: Ordinamento della formazione professionale

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 aprile 1995, n. 16.

Art. 4 (La valutazione)

(1) La valutazione degli allievi nelle singole materie, nei moduli formativi e nelle aree di competenza, ove esistano, dev'essere fatta dall'insegnante sulla base della partecipazione dell'allievo durante le lezioni, di prove orali, scritte pratiche o di altro tipo da inserire nell'attività formativa. I criteri per queste prove sono dati dagli obiettivi dei programmi formativi.7)

(2) Le prove devono essere distribuite in modo adeguato nel periodo di riferimento per la valutazione.

(3) Il tipo, il numero e la durata delle verifiche per materia, modulo e area di competenza, per periodo di valutazione, vengono fissati all'inizio dell'anno formativo dal collegio degli insegnanti.8)

(4) Nell'arco della settimana non devono essere svolti di norma più di tre compiti in classe e non più di uno al giorno.

(5) I criteri di valutazione per le diverse prove di verifica devono essere illustrati agli allievi.

(6) Nella valutazione del profitto degli allievi, sia quello complessivo che quello delle singole prove, dev'essere utilizzata la seguente scala di voti su sette valori:

10

ottimo

9

distinto

8

buono

7

soddisfacente

6

sufficiente

5

insufficiente

4

del tutto insufficiente

 

(7) Nella valutazione delle singole prestazioni possono essere attribuiti anche voti intermedi.

(8)Il comportamento degli allievi a scuola, ovvero la condotta, è oggetto di valutazione nelle classi del secondo ciclo. Per la valutazione del comportamento è utilizzata la seguente scala di valutazione:

  1. ottimo (10)
  2. distinto (9)
  3. buono (8)
  4. soddisfacente (7)
  5. sufficiente (6)
  6. insufficiente (5).

Per la valutazione del comportamento si applicano il regolamento scolastico e i criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta provinciale. 9)

(9) I risultati delle prove devono essere comunicati agli allievi immediatamente dopo la prova orale ed entro la settimana successiva alle prove scritte e pratiche.

(10) Se una prova scritta o grafica è da giudicare insufficiente per più della metà degli allievi, essa va ripetuta con una nuova impostazione.

(11) I compiti scritti vengono conservati nella scuola fino alla fine dell'anno formativo successivo.

(12) Gli allievi e gli esercenti la potestà sui medesimi hanno il diritto, su richiesta, di prendere visione dei compiti scritti.

(13) Il comportamento e la condotta dell'allievo a scuola o in pubblico non deve influenzare la valutazione del profitto.

(14) Prestazioni rese con l'inganno non vengono valutate.

(15) Se in seguito alle assenze dalle lezioni l'allievo non raggiunge il numero minimo di prove scritte o pratiche in una materia, modulo o area di competenza previsti per il periodo di valutazione, egli deve recuperare le prove mancanti sui relativi contenuti durante o al di fuori dell'orario delle attività formative. Se un allievo vi si sottrae fino alla chiusura dell'anno formativo non viene valutato nella relativa materia o modulo o area di competenza, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 3.10)

(16) A completamento del lavoro in classe agli allievi possono essere dati compiti da svolgere a casa. Nella determinazione della quantità di tali compiti, soprattutto per il fine settimana o per periodi di vacanze, si deve tener conto della sopportabilità del carico da parte degli allievi ed in particolare dell'ammontare delle ore di lezione nei giorni in questione e di eventuali iniziative formative o integrative alla formazione

7)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 febbraio 2005, n. 7.
8)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 febbraio 2005, n. 7.
9)
Il comma 8 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 14 dicembre 1998, n. 38, e poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 27 novembre 2009, n. 57.
10)
Il comma 15 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 febbraio 2005, n. 7.
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