(1) Gli allievi sono tenuti a frequentare con regolarità e puntualità le lezioni previste dall'orario delle attività formative. Oltre a ciò gli allievi sono tenuti a partecipare a iniziative formative dichiarate vincolanti dalla direzione, anche se le stesse si svolgono al di fuori del normale orario delle attività formative.
(2) Per la valutazione conclusiva in ciascuna materia, modulo e area di competenza, ove esistano, e per l'ammissione all'esame finale, l'allievo deve aver frequentato i quattro quinti delle lezioni in ciascuna materia nel corso dell'anno formativo ed aver conseguito il numero minimo previsto di valutazioni.5)
(3)Se un allievo ha frequentato meno di quattro quinti delle lezioni, il consiglio di classe può, nel caso in cui sussistano gravi o validi motivi, promuoverlo comunque ed ammetterlo all’esame finale.6)
(4) L'allievo deve comunicare ogni sua assenza all'insegnante capoclasse o alla direzione nello stesso giorno dell'assenza.
(5) Gli allievi minorenni devono presentare una giustificazione scritta firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.