(1) Il conto consuntivo annuale si compone esclusivamente del conto finanziario. Allo stesso sono allegati:
- la situazione amministrativa che dimostri la giacenza o il deficit di cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenze ed in conto residui, il fondo o il deficit di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo di amministrazione;
- l’elenco dei residui attivi e passivi, il loro ammontare e l’indicazione della causale del credito o del debito.
(2) Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i risultati della gestione dei residui attivi e passivi.
(3) Il conto consuntivo annuale è predisposto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Il direttore predispone il conto consuntivo, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa, che espone l’andamento della gestione della scuola ed i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati.
(4) Il conto consuntivo predisposto dal direttore viene trasmesso per l’approvazione alla ripartizione competente.
(5) La ripartizione competente e la Ripartizione Finanze e Bilancio verificano periodicamente la correttezza delle scritture contabili ed esprimono un parere sulla regolarità contabile del conto consuntivo. Almeno una volta all’anno, effettuano una visita ispettiva presso la scuola.22)