(1) I compiti dell'istituto pedagogico vengono svolti dai servizi elencati nell'articolo 3, 2° comma, nonché da commissioni e gruppi di lavoro istituiti secondo le esigenze delle attività programmate.
(2) I coordinatori delle commissioni e dei gruppi di lavoro vengono nominati dal Consiglio direttivo. I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro vengono nominati dal presidente su proposta del direttore.
(3) I servizi e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua elaborano proposte per il programma delle attività, svolgono i compiti loro affidati e verificano i risultati del proprio lavoro. Essi possono servirsi della collaborazione di enti ed esperti come previsto dallo statuto.
(4) I singoli servizi e la commissione permanente preparano, perché siano adeguatamente pubblicati, materiali, relazioni e risultati di ricerche eseguiti da loro o in collaborazione con altri.
(5) Con l'approvazione del direttore, le sezioni e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua rendono disponibili agli interessati anche documenti, quali richieste, pareri, proposte, prese di posizione, analisi e relazioni.
(6) Tutti i servizi e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua fanno parte del servizio di consulenza che verrà istituito presso l'istituto pedagogico. Tale servizio offre a tutti gli interessati consulenza sia di ordine pedagogico-didattico, che di ordine tecnico ed organizzativo. I collaboratori dei servizi e delle commissioni possono fornire consulenza anche al di fuori dell'istituto.