Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 1991, n. 6.
(1) Il conduttore di struttura dei centri sociali è nominato dal direttore del centro medesimo.
(2) Nell'atto di nomina il direttore del centro sociale individua la struttura ed i compiti relativi.
(1) Il conduttore di struttura dei centri sociali, in aggiunta alle mansioni di profilo e di qualifica professionale, svolge le funzioni amministrative ed organizzative relative ad uno o più dei seguenti gruppi di compiti:
(2) Il conduttore svolge uno o più dei suelencati compiti, personalmente ovvero coordinando il per sonale (inservienti, agenti tecnici e amministrativi) ad essi specificamente adibito.
(1) L'indennità spettante al conduttore è determinata dalla Giunta provinciale tenendo conto della rilevanza dei compiti affidatigli, del numero degli assistiti e degli operatori.