(1) Chiunque faccia uso dello stemma o del sigillo della Provincia senza esserne autorizzato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.755.4)
(2) Chiunque non osservi le prescrizioni impartite nell'atto di autorizzazione o non riproduca lo stemma secondo le caratteristiche e le colorazioni ufficiali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 886.4)
(3) Gli oggetti su cui è indebitamente riprodotto lo stemma della Provincia sono soggetti a confisca amministrativa ed il Presidente della giunta provinciale può disporne la distruzione totale o parziale a carico dei trasgressori.
(4) Le violazioni di cui ai precedenti articoli sono accertate dagli organi di polizia locale e forestale. La sanzione amministrativa è irrogata dal direttore della ripartizione provinciale 1. Si applicano le norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvate con decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16.5)
(5) Sono fatte salve le sanzioni penali per la contraffazione o l'uso abusivo dello stemma e del sigillo della Provincia autonoma di Bolzano previste dagli articoli 468 e seguenti del codice penale.