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In vigore al: 19/04/2016

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 181)
Regolamento di esecuzione all'articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, concernente "Refezioni scolastiche", e successive modifiche ed integrazioni

1)

Pubblicato nel B.U. 28 novembre 1978, n. 60.

TITOLO I
Norme per la realizzazione del servizio

CAPO I
Funzione ed organizzazione del servizio

Art. 1 (Forme di refezione)

(1) Le forme di refezione scolastica sono principalmente due:

  • a)  somministrazione di un pasto caldo;
  • b)  somministrazione di un pasto ridotto, che solo in casi eccezionali potrà non essere caldo.

Art. 2 (Criteri per l'istituzione e la scelta del tipo e del luogo della refezione)

(1) Il Comune decide sull'opportunità di istituire o meno il servizio di refezione, nonché la sua forma ed il luogo, valutando in particolare i seguenti fattori:

  • -  ora in cui le lezioni hanno termine;
  • -  tempo richiesto per il tragitto casa-scuola e viceversa;
  • -  funzionamento del doposcuola per le scuole elementari;
  • -  svolgimento di attività didattiche a tempo pieno per le scuole medie.

Art. 3 (Qualità del pasto)

(1) Allo scopo di garantire l'equo trattamento degli scolari di tutti i Comuni, la Giunta provinciale stabilirà una tabella dietetica base, concernente il fabbisogno minimo di calorie tradotto in menu.

(2) Nel rispetto della tabella dietetica di cui al comma precedente la qualità del pasto è determinata dai Comuni o loro consorzi.

Art. 4 (Forme di gestione)

(1) Il Comune può gestire il servizio di refezione:

  • a)  direttamente, anche in forma consorziale;
  • b)  tramite convenzione con altri Comuni o consorzi di Comuni, i cui alunni frequentino scuole nell' ambito del Comune organizzatore;
  • c)  tramite convenzione che affidi a terzi l' esecuzione del servizio.

Art. 5 (Competenze)

(1) Per la realizzazione del servizio di refezione i Comuni o loro consorzi deliberano in merito ai seguenti argomenti:

  • 1.  istituzione, forma e luogo del servizio;
  • 2.  eventuale stipulazione di convenzioni con altri Comuni o loro consorzi, enti o terzi per la conduzione del servizio stesso;
  • 3.  condizioni di ammissione degli alunni al servizio, sentiti i consigli di circolo o di istituto interessati;
  • 4.  nomina degli appositi organi collegiali consultivi secondo le modalità di cui al Titolo II del presente regolamento;
  • 5.  ammontare dei contributi da parte dei frequentanti;
  • 6.  sentiti gli organi collegiali consultivi di cui al precedente punto 4:
    • a)  data di inizio e di chiusura del servizio;
    • b)  formalità per l' iscrizione ed il pagamento.

(2) La sorveglianza sanitaria sul servizio spetta a norma dell'articolo 11, lettera e) del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, al medico scolastico.

(3) Nel caso di affidamento a terzi della pratica esecuzione del servizio il Comune risponde comunque del buon funzionamento del servizio stesso.

(4) I Comuni o loro consorzi hanno l'obbligo di garantire la sorveglianza sugli alunni durante la refezione.

CAPO II
Finanziamento del servizio

SEZIONE I
Determinazione ed assegnazione dei contributi provinciali

Art. 6 (Premessa)

(1) I contributi provinciali destinati al finanziamento delle spese di gestione dei servizi di refezione scolastica sono determinati ed assegnati ai Comuni o loro consorzi gestori dei servizi secondo la procedura esposta nei successivi articoli.

Art. 7 (Categorie di alunni da ammettere al finanziamento)

(1) Ferma restando la competenza dei Comuni e loro consorzi in materia di condizioni di ammissione degli alunni al servizio, ai fini di un'equa assegnazione dei mezzi finanziari disponibili in base agli stanziamenti del piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale, la Giunta provinciale può limitare il proprio finanziamento a determinate categorie di frequentanti. Tali categorie vengono individuate in base a criteri da stabilirsi con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno, avuto riguardo all'orario delle lezioni, alla distanza dalla scuola ed a particolari situazioni sociali.

Art. 8 (Contributo onnicomprensivo per pasto)

(1) Ai fini della determinazione dei contributi da assegnare ai Comuni o loro consorzi la Giunta provinciale provvede entro il 31 luglio di ogni anno a stabilire, con propria deliberazione, un contributo onnicomprensivo per pasto somministrato agli alunni bisognosi ammessi al servizio ed al finanziamento.

(2) Tale contributo potrà essere differenziato e graduato in base alla forma di refezione ed al grado di scuola frequentata.

Art. 9 (Determinazione ed assegnazione provvisoria dei contributi)

(1) L'ammontare dei contributi da assegnare provvisoriamente a ciascun Comune o consorzio di comuni per la gestione del servizio di refezione in un anno scolastico è definito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione da adottarsi entro il 30 novembre.

(2) La determinazione di detto ammontare avverrà sulla base del prodotto del contributo onnicomprensivo per pasto, di cui al precedente articolo 8, per il numero di pasti che verranno presumibilmente distribuiti nell'anno scolastico ai frequentanti la refezione bisognosi ed appartenenti alle categorie ammesse al finanziamento ai sensi del precedente articolo 7.

Art. 10 (Maggiorazione a fronte delle spese di esercizio)

(1) All'ammontare dei contributi da assegnarsi a ciascun ente ai sensi dei precedenti articoli si applica una maggiorazione del 4% ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, della legge provinciale.

Art. 11 (Formalità per l'assegnazione dei contributi)

(1) Ai fini del finanziamento ai Comuni o loro consorzi, gli stessi devono inoltrare entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Giunta provinciale, tramite l'Assessorato competente, i seguenti documenti:

  • a)  elenco nominativo degli alunni bisognosi frequentanti il servizio ed appartenenti alle categorie ammesse al finanziamento, firmato dal rappresentante legale dell' ente;
  • b)  apposito modulo predisposto dal competente Ufficio provinciale, compilato coi necessari dati informativi sul servizio da svolgersi nell' anno scolastico in questione.

(2) In particolare per ogni refezione vanno precisati: gestore, periodo di funzionamento, numero dei pasti completi e ridotti da distribuirsi agli alunni riportati nell'elenco di cui al precedente punto a), nonché sulla base del contributo onnicomprensivo per pasto, l'ammontare dei contributi da assegnarsi da parte della Provincia.

SEZIONE II
Liquidazione dei contributi provinciali e di eventuali anticipi

Art. 12 (Liquidazione dei contributi)

(1) Ai sensi dell'articolo 11, 5° comma, della legge provinciale, la liquidazione dei contributi sarà, di norma, disposta in tre soluzioni:

  • 1)  la prima soluzione nei limiti e nei modi previsti dalla legge provinciale;
  • 2)  la seconda soluzione, nei limiti e nei modi previsti dalla legge provinciale, entro il 28 febbraio dell' anno scolastico corrispondente.

A tal fine i Comuni o loro consorzi devono presentare entro il 31 gennaio alla Giunta provinciale, tramite l'Assessorato competente, attestazione scritta del regolare prosieguo del servizio nel secondo trimestre;

  • 3)  il saldo, parimenti nei termini e modi previsti dalla legge provinciale. A tal fine i Comuni o loro consorzi devono produrre, entro il 31 luglio successivo al termine dell' anno scolastico, un aggiornamento dei dati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 11, ovvero una dichiarazione del proprio rappresentante legale attestante la corrispondenza fra i dati preventivati e quelli relativi all'effettivo svolgimento del servizio.

Art. 13 (Liquidazione di anticipi)

(1) Ai fini della concessione e liquidazione di anticipi, ai sensi dell'articolo 11, 7° comma della legge provinciale, gli enti di cui ai precedenti articoli devono produrre apposita dichiarazione unitamente alla documentazione di cui al punto 3) del precedente articolo del presente regolamento.

TITOLO II
Organi collegiali consultivi

Art. 14 (Composizione)

(1) I Comuni o loro consorzi che intendano promuovere od organizzare il servizio di refezione scolastica provvederanno a richiedere ai competenti consigli di circolo o di istituto la nomina di terne di rappresentanti del corpo insegnante e dei genitori, conforme a quanto stabilito dai commi VIII e seguenti dell'articolo 11 della legge provinciale, in relazione al numero degli organi collegiali consultivi ritenuti necessari ed al numero dei membri previsti per gli stessi organi.

Art. 15 (Finanziamento)

(1) Gli organi consultivi di cui all'articolo precedente devono essere sentiti dai Comuni o loro consorzi, in merito alle decisioni di cui al punto 6 del precedente articolo 5.

(2) Inoltre gli organi consultivi sono sentiti ogni volta che i Comuni o loro consorzi lo ritengano opportuno in merito ad ogni questione connessa con la promozione e l'organizzazione dei servizi di refezione scolastica nel loro riferimento ai principi sanciti dall'articolo 1 della legge provinciale.

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