Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) In favore del personale degli enti di cui all'articolo 1 che appartiene al gruppo linguistico ladino e risiede in un comune delle due valli ladine, incluse le frazioni ladine di Castelrotto, della provincia di Bolzano e sia destinato a adempiere la sua attività al di fuori delle due valli ladine, può essere prevista nel contratto di comparto un'indennità pendolare forfettizzata, tenuto conto dei seguenti principi: