(1) Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono intervenire all'Assemblea i soci che siano in regola con il versamento della quota di adesione e del contributo sociale annuale.
(2) La validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza della metà dei soci. In seconda convocazione la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei soci.
(3) L'Assemblea in seduta ordinaria delibera a maggioranza semplice; in seduta straordinaria a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. In materia di scioglimento dell'associazione l'Assemblea delibera col consenso di tre quarti dei soci.
(4) Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, esclusi gli amministratori, i sindaci ed i dipendenti dell'Accademia nonché gli altri soggetti indicati all'articolo 2372, quarto comma, del Codice Civile. La partecipazione di persone giuridiche avviene tramite il legale rappresentante o procuratore, salvo delega di questi secondo le predette disposizioni. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due soci, esprimendo al massimo tre voti, compreso il proprio.