(1) Nelle adunanze del Consiglio e dei suoi organi collegiali può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca, sia oralmente che per iscritto.
(2) Le proposte sulle quali i consiglieri/le consigliere sono chiamati/chiamate a esprimersi con il voto devono essere tradotte nell’altra lingua, negli altri casi la traduzione avviene su richiesta anche informale.
(3) Per quanto riguarda la parificazione della lingua tedesca alla lingua italiana, presso l’Ufficio di presidenza e presso gli uffici del Consiglio trovano applicazione gli articoli 99 e 100 dello Statuto di autonomia nonché le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.