(1) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
(2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
(3) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
(4) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
(5) L'assistenza privata è libera.