(1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
(2) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
(3) Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
(4) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
(5) Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
(6) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
(7) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.