(1) Fino l’anno scolastico 2010 – 2011 al profilo professionale di collaboratore/ collaboratrice all’integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap può accedere anche il personale in possesso dell’attestato di qualifica di operatore/operatrice socio-assistenziale oppure qualifica equivalente senza avere assolto almeno un ulteriore biennio di scuola a tempo pieno oppure di scuola professionale.
(2) Per il personale di cui al comma 1 la specializzazione metodologico - didattica può essere acquisita fino l’anno scolastico 2010/2011 anche dopo l’assunzione contemporaneamente all’esercizio della professione e che, pertanto, non è da considerare requisito di accesso.”