(1) Il personale della dirigenza sanitaria è tenuto ad effettuare il servizio di guardia secondo le modalità ed i turni da stabilirsi a livello aziendale. Le relative modalità devono comunque garantire che la programmazione dei servizi di guardia avvenga previo confronto con il personale della dirigenza sanitaria interessato.
(2) Il servizio di guardia viene effettuato, di norma, tra le ore 20 e le ore 8 e nei giorni non lavorativi. Esso è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti e comporta la continua presenza nell'ospedale. Compatibilmente con le prioritarie esigenze di garantire il servizio di guardia, che non possono essere comunque compromesse, il personale della dirigenza sanitaria svolge altre attività istituzionali nelle ore diurne.
(3) I direttori di struttura complessa sono esonerati dall'obbligo di prestare le guardie mediche. I dirigenti già di 2° livello dirigenziale che dirigono una struttura semplice sono altresì esonerati da tale obbligo salva diversa disciplina concordata a livello aziendale che tiene conto delle effettive esigenza di servizio.
(4) Qualora le esigenze di servizio lo permettano, il personale della dirigenza sanitaria con età superiore ai 55 anni è esonerato dall'obbligo di prestare il servizio di guardia notturna ovvero gli viene data la precedenza per il relativo recupero orario.
(5) Le ore di lavoro prestate nel corso della guardia sono, di norma, recuperate. Le ore di lavoro prestate nel corso della guardia notturna (dalle ore 20 alle ore 8) non recuperabili per particolari documentate esigenze di servizio sono retribuite come segue:
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in fascia funzionale B: 26,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo inferiore: 29,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo superiore, fino al 7° scatto (incluso): 32,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo superiore, dall'8° scatto (incluso): 34,00 Euro.
Negli predetti importi non sono incluse le indennità per servizio festivo e notturna.
(6) Le ore di lavoro prestate nel corso della guardia nelle ore diurne (dalle ore 8 alle 20) non recuperabili per particolari e documentate esigenze di servizio sono retribuite come segue:
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in fascia funzionale B: 27,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo inferiore: 33,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo superiore, fino al 7° scatto (incluso): 36,00 Euro;
personale della dirigenza sanitaria inquadrato in fascia funzionale A, livello retributivo superiore, dall'8° scatto (incluso): 37,00 Euro.
Negli predetti importi non è inclusa l'indennità per servizio festivo.
(7) Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.10)