(1) Al personale al quale, in base ai propri requisiti professionali, vengono conferiti compiti di collaudo di macchine, impianti ed attrezzature complesse sotto la propria responsabilità nonché compiti di collaborazione in sede di progettazioni di lavori pubblici, viene accordata un'indennità di istituto nella misura massima del 40 % dello stipendio mensile iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza. La misura dell'indennità è collegata alla quantità e complessità della relativa attività nonché alla responsabilità connessa.
(2) L'indennità di istituto di cui al comma 1 spetta per l'esercizio delle seguenti funzioni: