(1) Il personale appartenente al profilo professionale dell'agente ed assistente forestale esercita ai sensi della rispettiva normativa statale anche le funzioni di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.
(2) Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge con margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attività accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni. In relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, il personale può espletare compiti di addestramento.
(3) Requisiti di accesso: 5)
(4) Bilinguismo: Attestato di bilinguismo C.
(5) Qualifiche: Il personale appartenente al presente profilo assume all'interno dello stesso le seguenti qualifiche:
- a) agente forestale: qualifica iniziale;
- b) agente forestale scelto: dopo quattro anni di servizio effettivo quale agente forestale;
- c) assistente forestale: dopo quattro anni di servizio effettivo di agente forestale scelto;
- d) assistente forestale capo: dopo sei anni di servizio effettivo di assistente forestale.
(6) Mobilità verticale: Dopo quattro anni di servizio: possibilità di avanzamento nel profilo professionale di sovrintendente forestale, contabile, segretario/a scolastico/a, nonché in tutti gli altri profili professionali della sesta qualifica funzionale, purché come requisiti di accesso non siano previsti il diploma di maturità di istituto tecnico o istituto professionale, oppure specializzazioni post secondaria.