Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) La progressione economica per classi e scatti biennali nel livello inferiore e nel livello superiore è subordinata alla valutazione soddisfacente da parte del diretto superiore sull'assolvimento delle mansioni affidate al dipendente, tenuto conto della produttività individuale, dell'impegno e senso di responsabilità dimostrati.
(2) Il passaggio dal livello inferiore a quello superiore nell'ambito della singola qualifica funzionale è subordinato alla soddisfacente valutazione da parte del competente superiore, che tenga conto della qualificazione professionale conseguita nel periodo di servizio nel livello inferiore. Tale valutazione tiene anche conto delle precedenti valutazioni.
(3) Le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 sono espresse su apposito modulo e previo colloquio con il dipendente interessato. In caso di valutazione positiva l'inquadramento retributivo superiore decorre dalla data di scadenza biennale prevista. In caso di valutazione negativa la stessa è definitivamente espressa dopo aver dato al dipendente la facoltà di prendere posizione entro 15 giorni sulla relativa proposta di valutazione. Il relativo personale deve essere avvisato nel corso dell'anno dell'insoddisfacente andamento del proprio rendimento.
(4) In caso di valutazione non soddisfacente il personale rimane inquadrato nella classe o scatto del livello retributivo in godimento fino a quando non avvenga una valutazione soddisfacente alla fine del prossimo o di uno dei successivi bienni.