Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, n. 24.
(1) Al sostituto del direttore di ripartizione e di ufficio compete un'indennità di istituto mensile fino al venti per cento dell'indennità di funzione percepita dal titolare della relativa direzione. Costituisce compito principale dei dirigenti sostituti sostituire il titolare della direzione in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali. La fruizione dell'indennità è connessa all'effettivo esercizio delle relative funzioni.
(2) L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai dirigenti sostituti cui compete a causa dell'assenza prolungata del titolare la relativa indennità di funzione.
(3) 2)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 11 del Contratto di comparto 6 agosto 2001.