(1) Se il personale riporta per cause di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla concessione di un nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
(2) Dal nuovo indennizzo va detratto quanto in precedenza liquidato.