(1) In caso di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa esclusiva di servizio, la misura dell'equo indennizzo è stabilita secondo le seguenti modalità e criteri:
(2) La misura dell'equo indennizzo per menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria della tabella A) è pari alle seguenti percentuali dell'importo stabilito per la prima categoria:
(3) Per tutte le categorie della tabella B) la misura dell'equo indennizzo è pari al 3 percento dell'importo stabilito per la prima categoria della tabella A).
(4) Nei casi di accertamento della dipendenza dell'infermità da concausa necessaria e preponderante di servizio, la misura dell'equo indennizzo come determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è ridotta alla metà.