(1) Le anticipazioni di cui al comma 1 previsti sotto a), b), c), d) e i) non possono superare l'ottanta percento del trattamento di fine rapporto maturato alla data della domanda di anticipazione e comunque non possono superare l'importo lordo di 45.170,00. Le anticipazioni di cui alle lettere e) fino h) non possono superare il venti percento del trattamento di fine rapporto e non superare l'importo di 15.000,00. -.
(2) Salvo quanto disposto dall'articolo 1 le domande relative a spese documentate inferiori ad una mensilità degli emolumenti fissi e continuativi, al netto delle ritenute di legge, in godimento nel mese di presentazione della domanda non possono essere accolte.
(3) Le domande di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 vanno presentate all'amministrazione di appartenenza dal 1 luglio al 31 ottobre dell'anno precedente la concessione e devono contenere espressa dichiarazione tramite la quale il dipendente si assume irrevocabilmente l'impegno di stipulare, all'atto della cessazione dal servizio, l'apposita procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere, che consenta all'amministrazione di rivalersi prioritariamente nei confronti dell'INPDAP per le somme anticipate all'interessato a titolo di indennità premio di servizio/trattamento di fine rapporto.
(4) Le domande sono accolte nella stessa misura percentuale della spesa ammessa in relazione alle disponibilità dell'apposito stanziamento in bilancio.
(5) La liquidazione dell'anticipazione avviene sulla base delle spese sostenute o da sostenersi, comprovate da idonea documentazione.
(6) Le spese ammissibili per la concessione dell'anticipazione devono essere posteriori alla data di presentazione della domanda, o anteriori di non più di un anno rispetto alla data stessa.
(7) In caso di erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto non giustificata in tutto o in parte da idonea documentazione di spesa, da presentarsi entro diciotto mesi dalla liquidazione della stessa viene disposto il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, anche con trattenute non superiori al quinto del trattamento economico in godimento.
(8) Per nucleo familiare si intende la situazione dello stato famiglia risultante negli archivi anagrafici del comune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non convivente.
(9) L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto d'impiego, salvo per i motivi indicati al comma 1, lettere a), c), d), e), h) ed i).