(1) Al personale svolgente la propria attività lavorativa prevalentemente fuori dell'ordinaria sede di servizio può essere attribuita, per il maggior disagio connesso, un'indennità di missione giornaliera nella misura tra 5,00 e 12,00 euro, aumentata del 50 per cento nei giorni non lavorativi.
(2) A livello di comparto sono individuate le categorie di personale di cui al comma 1 ed è determinata la misura dell'indennità di missione.
(3) Ai dipendenti, ai quali l'ente di appartenenza affida l'accompagnamento rispettivamente la sorveglianza di gruppi di persone fuori dell'ambito del territorio provinciale, la misura dell'indennità di missione e l'eventuale ulteriore disciplina dettagliata sono fissate a livello di comparto.