Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
(2) In caso di dimissioni dal servizio o di trasferimento della sede di servizio la rappresentante o il rappresentante decade dalla sua carica.
(3) In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso è sostituito dal primo o dalla prima dei non eletti o delle non elette appartenente alla medesima lista.
(4) Le sostituzioni conseguenti a dimissioni dei componenti eletti delle RSU non possono essere più di due, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale di cui all'allegato 1.
(5) Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione alla segreteria della scuola, contestualmente al nominativo della subentrante o del subentrante, e al personale docente, mediante affissione all'albo delle comunicazioni.