(1) Presso ogni singola azienda sanitaria è istituito un comitato di pari opportunità tra uomo e donna finalizzato, oltre agli scopi previsti dall'articolo 50 dell'accordo collettivo di intercomparto del 1° agosto 2002, allo studio e formazione sulla gestione delle risorse umane con l'approccio della valorizzazione delle differenze di genere, generazionali e culturali.
(2) La partecipazione dei membri dei comitati di pari opportunità ai corsi di formazione sulla pari opportunità o a corsi organizzati dal comitato di pari opportunità è considerato aggiornamento obbligatorio.
(3) La partecipazione alle riunioni del comitato di pari opportunità provinciale della sanità è considerata attività di servizio. Viene corrisposta, in quanto spettante, l'indennità di missione ed il rimborso spese.
(4) I comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle aziende.
(5) In sede di negoziazione decentrata a livello di singola azienda, anche tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
- a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione professionale;
- b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
- c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell' attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.
(6) Gli effetti delle iniziative assunte dalle aziende a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato pari opportunità provinciale della Sanità.
(7) Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.