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In vigore al: 19/04/2016

n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il periodo 2001-2004

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 aprile 2005, n. 16.

Art. 11 (Congedo ordinario)

(1) Il personale con orario di servizio settimanale su cinque giorni ha diritto per ogni anno di effettivo servizio a 30 giornate lavorative di congedo ordinario.

(2) Il personale con orario di servizio settimanale su sei giorni ha diritto per ogni anno di effettivo servizio a 36 giornate lavorative di congedo ordinario.

(3) Il congedo ordinario previsto dal presente articolo è comprensivo e sostitutivo delle sei giornate di riposo di cui alla legge n. 937 del 23 dicembre 1997.

(4) Ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del C.C.I. del 1° agosto 2002, al personale già in servizio all'entrata in vigore del contratto collettivo del 28 agosto 2001 ha diritto, qualora il proprio orario di lavoro sia articolato su 5 giorni, ad un congedo ordinario retribuito annuo complessivo di 32 giorni.

(5) Al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, viene concesso un congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni all'anno, da usufruirsi in un'unica soluzione.

(6) Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite su richiesta del dipendente nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio.

(7) Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio il personale può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, garantendo la fruizione di un periodo di congedo comunque non inferiore a 15 giorni di lavoro consecutivi annui nel periodo estivo, comprensivo da maggio a settembre.

(8) In caso d'indifferibili esigenze di servizio o per particolari ragioni personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

(9) La fruizione delle ferie può essere rinviata anche al secondo semestre dell'anno successivo, qualora sussistano motivi non imputabili alla volontà del dipendente, ma a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie entro i termini indicati nei commi 4 e 5.

(10) Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o, se già autorizzate, sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. In questo caso il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

(11) Le ferie sono sospese nei casi di malattia adeguatamente e debitamente documentati non inferiori a 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, purchè il lavoratore abbia dato all'Azienda immediata e tempestiva informazione.

(12) Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 6 e 8.

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