(1) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto si applica al personale di cui al articolo 1 il vigente contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale.
(2) Al personale di cui al articolo 1 non si applicano i seguenti articoli del contratto collettivo intercompartimentale del 01.08.2002 concernente la generalità del personale:
(3) Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale sono convocate le delegazioni per la contrattazione del contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigente per determinare in un contratto collettivo transitorio quali parti del nuovo contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale trovino immediata applicazione anche per il personale dirigente. Per la restante parte rimane in vigore la disciplina prevista dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente fino a quando non sarà sostituita dalla disciplina prevista in un nuovo contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigente.