(1) L'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può essere superiore al 28% dell'indennità di funzione provinciale attribuita ai sensi dell'articolo 38, comma 3; la retribuzione di risultato è calcolata secondo le modalità previste per i/le dirigenti provinciali ed è corrisposto a seguito della valutazione annuale. Qualora in base ai criteri per la determinazione dei coefficienti per l'indennità di funzione provinciale dovesse spettare un coefficiente superiore a 1,2, la predetta percentuale del 28% è incrementata al 33% per un coefficiente pari a 1,3 e al 38% per un coefficiente pari a 1,4.
(2) La misura della retribuzione di risultato viene stabilita dal/la competente Intendente scolastico/a, secondo i criteri da stabilirsi nell'apposito sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 23 del presente contratto.
(3) La retribuzione di risultato spetta in misura non inferiore al 80% calcolato sul 28% risp. 33% e 38% di cui al comma 1 in caso di raggiungimento degli obiettivi o risultati concordati per il rispettivo anno.
(4) Per il riconoscimento del restante 20 per cento della retribuzione di risultato vengono rispettati i seguenti criteri:
- a) esperienza professionale dimostrata nella gestione delle risorse umane ed organizzative a disposizione;
- b) complessità della struttura dirigenziale affidata;
- c) generale funzionamento del servizio e soddisfacimento dell' utenza;
- d) gestione di ulteriori compiti.
(5) Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2002.
(6) Per gli anni scolastici 2000/01 e 2001/02 viene attribuito ai fini compensativi per la mancata corresponsione dell'indennità di risultato un importo una tantum di euro 600 lordi, previa valutazione positiva.